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Sez. 5, Sentenza n. 21123 del 13/10/2011 (Rv. 619767 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca sugli immobili - Impugnazione del contribuente per vizi dell'atto anteriore autonomamente impugnabile - Requisiti di ammissibilità della domanda - Mancata notificazione dell'atto anteriore - Necessità - Difetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619767-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, requisito di ammissibilità dell'impugnazione dell'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore; ne consegue che l'eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca ex art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi alcuna contestazione in proposito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)