Sez. U, Sentenza n. 4399 del 10/05/1996 (Rv. 497539 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI AFFIEVOLITI | Ordinanza del Sindaco contingibile e urgente per motivi di igiene e sicurezza pubblica - Mancanza di termine finale di efficacia - Conseguenze - Affievolimento del diritto del privato fino alla cessazione dell'esigenza di occupazione del bene - Domanda giudiziale di rilascio del bene e di ripristino dello stato dei luoghi - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Domanda d'inibitoria d'immissioni moleste e nocive e di corresponsione dell'indennità di occupazione - Giurisdizione giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI AFFIEVOLITI
Allorché il provvedimento contingibile ed urgente, che il Sindaco può emanare per ragioni di igiene, di edilizia e di polizia locale a norma dell'art. 15 del R.D. n. 148 del 1915 (nella specie, occupazione di un fondo adibito dall'ente locale a discarica di rifiuti solidi urbani), non contiene alcun termine finale di efficacia, il diritto del proprietario del suolo oggetto del provvedimento rimane declassato ad interesse legittimo, coincidente con l'interesse pubblico al ripristino, con apposito provvedimento, della situazione antecedente nel momento in cui cessi l'esigenza di occupazione del bene. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda, proposta nei confronti del Comune, da parte del proprietario del fondo occupato con il richiamato provvedimento, per ottenere il rilascio del bene ed il ripristino della situazione dei luoghi, nonché, in subordine, la corresponsione del valore del suolo occupato; mentre resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda d'inibitoria d'immissioni ed esalazioni nocive, nonché quella di condanna al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile, proposta a ristoro del suo mancato godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)