diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6508 del 03/03/2023 (Rv. 667150 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI | Fallimento in consecuzione - Precedente domanda di concordato dichiarata inammissibile - Sospensione del decorso degli interessi - Individuazione.
Stato
decisa il 2023-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667150-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - INTERESSI

Ove il tribunale dichiari l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo,

(convenzionali o legali), prevista dall'art. 55 l.fall., decorre non dalla sentenza dichiarativa, ma dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 69 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)