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Sez. L, Sentenza n. 5357 del 13/04/2002 (Rv. 553716 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Nozione - Rischio specifico improprio - Inclusione - Portata - Rischio inerente all'attività lavorativa ma non all'attività materiale tipica - Indennizzabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553716-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. La nozione di occasione di lavoro si estende quindi al cosiddetto rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerendo all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni e attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'occasione di lavoro in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore che, dopo essersi recato, su incarico del datore di lavoro, a consegnare della documentazione presso lo studio di un notaio, nello scendere una scala era inciampato riportando la frattura della tibia e del perone).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)