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Sez. 1, Sentenza n. 1496 del 29/03/1989 (Rv. 462309 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 660 1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462309-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 660 1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

L'irrevocabilità della domanda del contribuente rivolta alla definizione delle pendenze in materia tributaria a norma dell'art. 10, comma primo, decreto legge 5 novembre 1973, n. 660 (conv. In legge 19 dicembre 1973, n. 823) comporta l'impossibilità giuridica, per il contribuente, non solo di ritrattare la domanda, ma anche di subordinarne l'efficacia ad eventi estrinseci o di condizionarne la Rilevanza giuridica al mancato ottenimento d'un'agevolazione maggiore o più ampia. Pertanto, una volta che la domanda sia presentata, dovendosi considerare come non apposta la riserva di subordinarne l'efficacia alla condizione del mancato ottenimento d'un'esenzione, deve seguire la definizione della controversia e, questa intervenuta, non è più possibile tener conto dell'esenzione eventualmente prevista (fattispecie in tema di assoggettamento all'imposta di ricchezza mobile degli avanzi di gestione di enti ospedalieri). (Conf 1036/86, mass n 444548, sulla prima parte della massima; (Conf 180/87, mass n 449950, sulla seconda parte; (Conf 1036/86, mass n 444548, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10 com. 1, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)