Sez. 1, Sentenza n. 180 del 14/01/1987 (Rv. 449950 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE EX D.L. N. 660 DEL 1973 - EFFETTI - SCELTA IRREVOCABILE IMPONENTE LA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO EX CIT. D.L. - GODIMENTO DELL'ESENZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 ALL'ATTO DELLA PREDETTA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DEL CONTRIBUENTE EX D.L. N. 660 DEL 1973 - EFFETTI - SCELTA IRREVOCABILE IMPONENTE LA LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO EX CIT. D.L. - GODIMENTO DELL'ESENZIONE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 635 DEL 1957 ALL'ATTO DELLA PREDETTA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
La presentazione da parte del contribuente di domanda di condono, secondo la disciplina del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1973 n. 823), configura una scelta irrevocabile, da cui consegue la liquidazione del tributo, per i periodi d'imposta ai quali si riferisce la definizione agevolata, secondo i criteri posti dalla suddetta disciplina, sulla base del solo presupposto della non definitività del relativo accertamento, senza che si possa tenere conto di esenzioni o benefici già spettanti al contribuente medesimo (nella specie, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635 in favore delle nuove iniziative industriali nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale), quale che sia il momento del loro riconoscimento ad opera dell'amministrazione (anteriore o posteriore all'istanza di condono). (Conf 5083/85, mass n 442401; (Conf 1865/84, mass n 433943).*
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1957 num. 635 art. 8, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)