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Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 20/02/1986 (Rv. 444548 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. N. 660/1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444548-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DOMANDA DI CONDONO AI SENSI DEL D.L. N. 660/1973 - IRREVOCABILITÀ - CONSEGUENTE DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE - INTANGIBILITÀ - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - ESENZIONI GIÀ SPETTANTI AL CONTRIBUENTE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

In conformità al carattere di irrevocabilità della domanda di definizione agevolata - cosiddetto condono - ai sensi del d.l. n. 660 del 1973 conv. In legge n. 823 del 1973 - nonché alla intangibilità della conseguente definizione, tale istanza impedisce che, per il periodo per il quale opera la chiesta definizione, si possa tener conto di esenzioni (pur già) spettanti al contribuente medesimo (nella specie, in applicazione della legge 17 febbraio 1971 n. 127), a prescindere dal momento - anteriore o posteriore alla data di presentazione della domanda di condono - in cui sia stato riconosciuto il diritto a tali esenzioni e senza che possa rilevare l'eventuale riserva al riguardo espressa dall'istante stesso. (V 5083/85, mass n 442401; (Conf 1865/84, mass n 433943).*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1971 num. 127, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)