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Sez. 5, Sentenza n. 17925 del 06/09/2004 (Rv. 576789 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Ritenuta a titolo di imposta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio, ai sensi dell'art. 20 del D.L. n. 95 del 1974 - Rimborso - Condizioni - Effettiva ripetizione degli utili - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576789-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla ritenuta alla fonte sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio, prevista, a titolo di imposta, nella misura del quindici per cento, dall'art. 20, secondo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo originario applicabile "ratione temporis"), il presupposto fattuale della ritenuta è costituito dalla materiale distribuzione degli utili e non già dalla anteriore delibera societaria di distribuzione di quegli utili. Ne consegue che la ritenuta diviene oggettivamente indebita e, quindi, deve essere restituita solo quando viene meno il detto presupposto di fatto, in forza del quale è stata operata dalla società, cioè allorché gli utili distribuiti siano effettivamente ripetuti dai soci percipienti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 14, Decreto Legge 08/04/1974 num. 95 art. 20, Legge 07/06/1974 num. 216 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)