Sez. 5, Sentenza n. 24262 del 18/11/2011 (Rv. 620277 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Istanza di rimborso di somme versate a titolo di ritenuta per imposta sui dividendi - Mancata distribuzione degli utili - Produzione del libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari della società - Necessità - Fondamento - Onere della prova - Produzione della dichiarazione fiscale - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema di imposte sui redditi, la società che chieda il rimborso di somme versate a titolo di ritenuta per imposta sui dividendi, in ragione della mancata distribuzione degli utili, deve produrre il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in quanto l'onere della prova del fatto che giustifica l'azione di ripetizione incombe sul contribuente ed il fatto costitutivo del diritto al rimborso è la decisione di non distribuire utili, atteso che per la distribuzione dei medesimi - ai sensi dell'art. 2433, primo comma, cod. civ., nel testo vigente anteriormente alla riforma ex d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - non è sufficiente l'approvazione del bilancio, ma occorre la deliberazione dell'assemblea; è, invece, irrilevante la produzione della dichiarazione fiscale presentata a titolo di sostituto di imposta, anche se non contestata dall'Agenzia dell'entrate, cui in tal caso non incombe l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, essendo la sua posizione processuale espressa dall'atto impugnato, anche quando assuma la forma del silenzio-rifiuto.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 4, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2433, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)