Sez. 1, Sentenza n. 25521 del 16/12/2010 (Rv. 615555 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Spese di lite - Processo penale - Risarcibilità - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, le spese legali sostenute dall'imputato in relazione ad inutili udienze ricadenti in periodi eccedenti il termine di durata ragionevole del giudizio penale presupposto, costituiscono un effetto dannoso riconducibile alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, tenuto anche conto che il relativo esborso, trattandosi di procedimento penale, non può trovare rimedio mediante il recupero a carico della controparte, in base al principio della soccombenza. Pertanto, non può escludersi il danno patrimoniale per le spese legali in ragione della sua esclusiva dipendenza da una particolare complessità della controversia, dovendosi invece individuare quanta parte dell'attività defensionale si sia tradotta in assistenza cagionata dall'individuata irragionevole durata del processo, ed a tale durata esclusivamente riferibile, e quali esborsi si siano sostenuti per essa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)