Sez. 1, Sentenza n. 22461 del 27/10/2011 (Rv. 620242 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento penale - Indagini preliminari - Computo del termine - "Dies a quo" - Conoscenza delle indagini - Determinazione del danno risarcibile - Inclusione delle spese processuali - Condizioni - Limitazione a quelle relative al periodo eccedente.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella valutazione della durata ragionevole del processo, con riferimento al giudizio penale, si deve tenere conto della fase delle indagini preliminari, partendo dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti e valutando come imputabile all'autorità giudiziaria il tempo eccedente la durata massima prevista per ciascun reato. Ne consegue che, nella liquidazione del danno, non può essere escluso il pregiudizio patrimoniale relativo alla quantificazione delle spese legali, ove riferibili all'assistenza cagionata dall'irragionevole durata del processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)