Sez. L, Sentenza n. 2635 del 19/03/1994 (Rv. 485803 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Somme indebitamente erogate a titolo d'integrazione al minimo della pensione diretta a favore del titolare di quella di riversibilità - Deduzione dell'I.N.P.S. per contrastare la pretesa relativa alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità - Eccezione di compensazione soggetta alla preclusione ex art. 416 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
Nell'ipotesi in cui l'I.N.P.S., per contrastare la pretesa relativa alla integrazione al minimo della pensione di riversibilità, pretenda di detrarre dall'importo dovuto le somme erroneamente erogate a titolo di integrazione al minimo della pensione diretta, erogata al titolare di quella di riversibilità, non si configura un'eccezione di compensazione soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 cod. proc. civ., trattandosi di crediti delle parti derivanti da un rapporto unitario, per i quali la valutazione delle singole pretese si risolve in un mero accertamento contabile di poste attive e passive che il giudice può compiere d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)