Sez. U, Sentenza n. 3659 del 18/06/1985 (Rv. 441251 - 01)
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - ART. 5 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI GENOVA - POTERE DEL SINDACO DI EQUIPARARE LE STRADE PRIVATE ALLE STRADE PUBBLICHE - RILASCIO DI LICENZA CON PRECISIONE DEI DISTACCHI CONTEMPLATI PER COSTRUZIONI A FRONTE DI STRADA PUBBLICA - ESERCIZIO IMPLICITO DEL POTERE - ESCLUSIONE.*
STRADE - PRIVATE E PUBBLICHE - ART. 5 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI GENOVA - POTERE DEL SINDACO DI EQUIPARARE LE STRADE PRIVATE ALLE STRADE PUBBLICHE - RILASCIO DI LICENZA CON PRECISIONE DEI DISTACCHI CONTEMPLATI PER COSTRUZIONI A FRONTE DI STRADA PUBBLICA - ESERCIZIO IMPLICITO DEL POTERE - ESCLUSIONE.*
L'Esercizio da parte del sindaco del potere di equiparare le strade private alle strade pubbliche, previsto dall'art. 5 del piano regolatore generale della città di Genova approvato con d.P.R. - 14 ottobre 1959 (implicitamente abrogativo dell'art. 23 del regolamento edilizio di Genova approvato con d.m. 28 gennaio 1952), non può ritenersi implicitamente esercitato, anche al fine dell'applicabilità dei minori distacchi contemplati per le costruzioni a fronte di strada pubblica, con il mero rilascio di licenza edilizia per un progetto che rispetti solo tali più ridotti distacchi, dovendo esso risultare in modo testuale dalla licenza stessa o da un atto separato. (V 2485/66; (V 347/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, DM 28/01/1952 art. 23, DPR 14/10/1959 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)