Sez. L, Sentenza n. 9533 del 22/12/1987 (Rv. 456611 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE EX ART. 112 DAL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERRUZIONE - MEZZI - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CARATTERE ESCLUSIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - TERMINE TRIENNALE EX ART. 112 DAL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - INTERRUZIONE - MEZZI - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - CARATTERE ESCLUSIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.*
Il termine di prescrizione triennale, cui, ai sensi del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è assoggettata l'Azione per il conseguimento delle prestazioni in tema d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, può essere interrotto soltanto dalla proposizione dell'Azione giudiziaria, non anche da altri Atti di Costituzione in mora del debitore, giustificandosi tale disciplina (che non viola il principio di eguaglianza) con la peculiarità del termine predetto, come rilevato anche dalla sentenza 23 maggio 1986 n. 129 della Corte costituzionale (dichiarativa dell'incostituzionalità della citata norma nella parte in cui non prevede che lo stesso termine prescrizionale sia interrotto dal deposito in cancelleria del ricorso introduttivo della controversia, seguito dalla notificazione di tale atto e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione). (V 1850/87, mass n 451196; (V 4857/85, mass n 441251).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)