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Sez. L, Sentenza n. 5461 del 10/10/1988 (Rv. 460066 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE - INTERRUZIONE - MODI - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1988-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460066-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - IN TEMA DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIE PROFESSIONALI - TERMINE TRIENNALE - INTERRUZIONE - MODI - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Il termine di prescrizione triennale, cui, ai sensi del primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è assoggettata l'Azione per il conseguimento delle prestazioni in tema d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, può essere interrotto non da qualsiasi atto di Costituzione in mora del debitore ma soltanto dalla proposizione dell'Azione giudiziaria e più precisamente - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1986 (dichiarativa della parziale illegittimità della norma suindicata) - dal deposito nella cancelleria del pretore adito del ricorso introduttivo del giudizio ed a far tempo dalla data di tale deposito, seguito dalla notificazione del ricorso stesso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di discussione. (V 3117/88, mass n 458616; (V 9533/87, mass n 456611; (V 1850/87, mass n 451196; (V 4857/85, mass n 441251).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)