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Sez. L, Sentenza n. 10853 del 10/11/1990 (Rv. 469721 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - PROVA - AVVENUTO AVVISO, ALL'INDIRIZZO DEL LAVORATORE, DESTINATARIO, DELLA GIACENZA DEL PLICO POSTALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469721-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO - PROVA - AVVENUTO AVVISO, ALL'INDIRIZZO DEL LAVORATORE, DESTINATARIO, DELLA GIACENZA DEL PLICO POSTALE - SUFFICIENZA.*

La prova dell'avvenuta previa contestazione dell'addebito da parte del datore di lavoro al fine della successiva irrogazione di una sanzione disciplinare al lavoratore può in Mancanza di specifiche prescrizioni - essere fornita dal datore di lavoro con qualunque mezzo, tenendo conto che - nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia inoltrato la lettera di contestazione mediante raccomandata a mezzo del servizio postale - è sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuto avviso, all'indirizzo del lavoratore destinatario, della giacenza del plico postale, quale risultante dall'annotazione apposta su questo stesso. (V 3715/88, mass n 458972; (V 5048/82, mass n 422959).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)