Sez. 1, Sentenza n. 3224 del 25/10/1972 (Rv. 361022 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA E IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - OGGETTO - AZIENDA - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERIO.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA E IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - OGGETTO - AZIENDA - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERIO.*
Oggetto del trasferimento coattivo all' ENEL, a seguito della legge di nazionalizzazione, anche nel caso delle imprese con attivita elettrica esclusiva o principale, non e l'impresa, ma l'azienda la quale consta del complesso dei beni organizzati per l'Esercizio delle attivita elettriche e dei rapporti giuridici ad esse inerenti. Consegue che, se non si puo, ai fini della Determinazione della indennita di espropriazione, utilizzare il bilancio elettrico (intendendosi per tale il particolare bilancio imposto dalla legge 4 marzo 1958, n 191, che deve essere redatto se nell'Esercizio sociale siano state svolte attivita elettriche) al 31 dicembre 1960 per il calcolo del valore dell'azienda, in quanto questa a quella data non sia stata ancora organizzata, si deve ritenere applicabile il criterio di liquidazione in base al valore di stima, di cui al n 4 dell'art 5 della legge 6 dicembre 1962 n 1643. (V 1173'70, mass n 346767; 2988'68, mass n 335815).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)