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Sez. U, Sentenza n. 2988 del 28/09/1968 (Rv. 335815 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SUCCESSIONE DELL'ENEL ALLE IMPRESE ELETTRICHE PRIVATE ESPROPRIATE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO UNIVERSALE - ESCLUSIONE- SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335815-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SUCCESSIONE DELL'ENEL ALLE IMPRESE ELETTRICHE PRIVATE ESPROPRIATE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO UNIVERSALE - ESCLUSIONE- SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA.*

Il caso dell'imprenditore elettrico espropriato non rientra nella ipotesi, prevista dall'art. 110 cod. proc. civ. di successione a titolo universale nel rapporto controverso. L'art. 110 cod. proc. civ. prevede l'ipotesi della parte che viene meno per morte o per altra causa e questo non e il caso dell'imprenditore elettrico espropriato, il quale non perde la propria soggettivita giuridica e patrimoniale per il fatto della nazionalizzazione della sua impresa elettrica, come e dimostrato non solo dalla mancata Estinzione delle societa-persone giuridiche, ma anche dal sorgere del diritto al relativo indennizzo in capo all'imprenditore e non ai suoi successori o aventi causa. La successione dell' ENEL alle imprese elettriche private espropriate costituisce, invece, una successione a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., perche, per effetto della nazionalizzazione l'imprenditore non puo piu esercitare l'impresa intesa come attivita elettrica, che e riservata all' ENEL, e per questo fine deve cedere all' ENEL stesso tutti i mezzi per esercitarla, pur restando esso imprenditore integro nella sua soggettivita giuridica, che non e ne trasferita, ne estinta parzialmente. (V. 1180-67, mass. N. 327635 685-67, mass. N. 326710 912-66, mass. 321819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)