Sez. L, Sentenza n. 18271 del 23/12/2002 (Rv. 559392 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Soppressione della rendita a seguito di rettifica di errore nella valutazione della inabilità - Limiti al potere di rettifica dell'I.N.A.I.L. - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. n. 38 del 2000 - Portata ricognitiva ed efficacia retroattiva - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifica, da parte dell'I.N.A.I.L., di pregressi errori di valutazione, l'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000 - che ha portata ricognitiva ed efficacia retroattiva, investendo anche situazioni pregresse - introduce limiti a detto potere di rettifica, stabilendo che l'Istituto decade dalla possibilità di procedervi ove non comunichi la rettifica all'interessato entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)