Sez. L, Sentenza n. 14959 del 20/11/2000 (Rv. 541883 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Errore nella concessione di prestazioni - Accertamento ai fini dell'eliminazione o riduzione delle prestazioni - Limiti e art. 9 d.lgs. n. 38 del 2000 - Applicabilità dello "ius superveniens" ai procedimenti in corso - Sussistenza - Decadenza decennale per l'esercizio della rettifica - Decorrenza dalla comunicazione del provvedimento iniziale - Nuovi criteri clinici e nuove metodologie - Inapplicabilità - Rilievo d'ufficio dell'errore in sede di giudizio - Ammissibilità - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In forza del disposto di cui all'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 38 del 2000, applicabile ai procedimenti in corso secondo la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo, l'INAIL decade - in base ad una decadenza di ordine pubblico e rilevabile d'ufficio - dalla possibilità di ritenere non dovute o di ridurre le prestazioni all'esito di riesame dei suoi comportamenti precedenti, ove non comunichi all'interessato la rettifica dell'errore commesso entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della determinazione iniziale erronea, salva l'ipotesi di dolo o colpa grave dell'assicurato - non rilevando le eventuali successive conferme del medesimo errore in sede di revisione - e, inoltre, l'errore assume rilevanza ai fini dell'annullamento o della riduzione delle prestazioni solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto della determinazione erronea; in ogni caso, nella sussistenza delle condizioni necessarie per la sua rilevanza, l'errore è verificato dal giudice indipendentemente dal fatto che l'INAIL abbia aperto un procedimento rivolto al riesame di quanto deciso in precedenza oppure di revisione per sopravvenienze.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)