diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8308 del 19/06/2000 (Rv. 537741 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Soppressione della rendita a seguito di rettifica di errore nella valutazione dell'inabilità - Limiti del potere di rettifica dell'Inail - Disciplina ex art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 - Portata ricognitiva - Giudizi in corso promossi dall'Inail per ottenere la rettifica in base alla pregressa normativa - Obbligo del giudice di applicare la nuova disciplina - Sussistenza - Onere di specifica domanda da parte dell'assicurato - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537741-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In materia di revisione delle rendite di inabilità a seguito di rettifica, da parte dell'Inail, di pregressi errori di valutazione, l'art. 9 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, introducendo limiti al potere di rettifica, ha portata ricognitiva ed efficacia retroattiva, investendo ogni situazione pregressa, non solo pendente ma anche coperta da prescrizione o da giudicato; pertanto, anche nell'ambito dei giudizi in corso, promossi dall'Istituto per far valere la rettifica in base alla pregressa normativa, il giudice deve accertare preliminarmente l'esistenza delle condizioni che consentano all'Inail l'esercizio della facoltà di rettifica sulla base della nuova disciplina, senza che, al riguardo, l'assicurato abbia l'onere di proporre un'apposita istanza, poiché una specifica domanda di riesame del provvedimento di rettifica è richiesta, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 cit., solo ove l'Inail abbia già ottenuto giudizialmente la rettifica.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55, Legge 17/05/1999 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)