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Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 15/12/1986 Cc. (dep. 16/04/1987) Rv. 175688 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175688-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESUPPOSTO - PERICOLOSITÀ SOCIALE - ACCERTAMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Il giudizio di pericolosità in tema di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza postula una oggettiva valutazione di fatti - sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del soggetto - accertati in modo da escludere valutazioni meramente soggettive ed incontrollabili da parte dell'autorità proponente, sì che il relativo giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti e presunzioni, purché obiettivamente accertati, quali i precedenti penali, le recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita del prevenuto, l'abituale compagnia di pregiudicati o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre concrete manifestazioni obiettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che, comunque, risulti esaminata globalmente la intera personalità del soggetto, quale risulta attraverso tutte le manifestazioni della sua vita. (Conf mass n 172285; (Conf mass n 168199; (Conf mass n 165500; (Conf mass n 163081).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)