Sez. 3, Sentenza n. 843 del 16/01/2007 (Rv. 594713 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Spese accessorie - A carico del compratore - Art. 1475 cod. civ. - Natura di norma suppletiva e di norma in bianco - Configurabilità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA
L'art. 1475 cod. civ., il quale stabilisce che le spese del contratto di compravendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non è stato diversamente pattuito, detta una norma che è al tempo stesso suppletiva, perché la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita diversa pattuizione, e in bianco, poiché la dizione "spese accessorie" può estendersi ad una pluralità di contenuti determinati prima dai contraenti in sede di conclusione del contratto e, poi, dall'interprete che, nella fase contenziosa, è il giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)