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Sez. 3, Sentenza n. 843 del 16/01/2007 (Rv. 594713 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Spese accessorie - A carico del compratore - Art. 1475 cod. civ. - Natura di norma suppletiva e di norma in bianco - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594713-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA

L'art. 1475 cod. civ., il quale stabilisce che le spese del contratto di compravendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non è stato diversamente pattuito, detta una norma che è al tempo stesso suppletiva, perché la sua operatività è subordinata alla mancanza di esplicita diversa pattuizione, e in bianco, poiché la dizione "spese accessorie" può estendersi ad una pluralità di contenuti determinati prima dai contraenti in sede di conclusione del contratto e, poi, dall'interprete che, nella fase contenziosa, è il giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)