Sez. 2, Sentenza n. 75 del 11/01/1989 (Rv. 461310 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - CONDANNA AL PAGAMENTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - CONDANNA AL PAGAMENTO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
La disposizione di diritto sostanziale contenuta nell'art. 1475 cod. civ. - secondo cui le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente - non comporta la pronuncia di ufficio della condanna a dette spese, e di conseguenza, qualora il giudice di primo grado, in Mancanza di una specifica richiesta, non abbia condannato il compratore a detto pagamento, la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello. (V 1574/78, mass n 390965; (V 4714/77, mass n 388317).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)