Sez. 2, Sentenza n. 2078 del 04/05/1978 (Rv. 391449 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - NOZIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA - NOZIONE.*
Le spese accessorie del contratto di vendita, che l'art 1475 cod civ pone a carico del compratore, in difetto di una specifica pattuizione contraria, sono tutte quelle che si rendano necessarie per la conclusione del contratto: pertanto, l'Onere gravante sul compratore viene meno quando sia palese la non necessita della spesa rispetto ai fini e al contenuto dell'atto posto in essere e quando i contraenti abbiano, al riguardo, diversamente pattuito. (V 996/70, mass n 346499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)