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Sez. U, Sentenza n. 1117 del 15/02/1990 (Rv. 465357 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - NAZIONALIZZAZIONE DI BENI UBICATI IN TERRITORIO ETIOPICO - INDENNIZZI - DENUNCIA DI INADEGUATEZZA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465357-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - NAZIONALIZZAZIONE DI BENI UBICATI IN TERRITORIO ETIOPICO - INDENNIZZI - DENUNCIA DI INADEGUATEZZA - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La domanda, rivolta a denunciare l'inadeguatezza degli indennizzi attribuiti dal ministero del tesoro, per la subita nazionalizzazione di beni ubicati in territorio etiopico, secondo le previsioni delle leggi 26 gennaio 1980 n. 16 e 5 aprile 1985 n. 135, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di crediti direttamente determinati da detta disciplina normativa, con riferimento al valore venale dei beni (senza margini di discrezionalità per l'amministrazione), e, quindi, di posizioni di diritto soggettivo. (V 3062/77, mass n 386621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 16 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 135 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)