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Sez. L, Sentenza n. 10914 del 17/08/2000 (Rv. 539652 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contratto collettivo di diritto comune - Fonte del diritto - Configurabilità - Esclusione - Facoltà di acquisizione d'ufficio in giudizio dei contratti collettivi ex art. 425 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Conseguenze - Violazione di norme contrattuali collettive - Deducibilità in cassazione come violazione di norme di diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539652-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

I contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 cod. proc. civ. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive; ne consegue la non deducibilità in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., della violazione delle norme poste da detti contratti collettivi.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)