Sez. L, Sentenza n. 5251 del 27/05/1998 (Rv. 515850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | In ordine all'inquadramento di determinate mansioni in una certa qualifica - Indicazione a riproduzione analitica della clausola contrattuale in questione - Onere del ricorrente - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La parte che con ricorso per cassazione denunzi sotto il profilo del difetto di motivazione l'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito in ordine all'inquadramento di determinate mansioni in una certa qualifica ha l'onere di indicare e riprodurre analiticamente nel ricorso la norma contenuta nel contratto collettivo o da questo richiamata, che inquadri le mansioni nella qualifica richiesta, non essendo consentito alla Corte di Cassazione in difetto delle suddette indicazioni esercitare il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata (Nella specie, il ricorrente, che aveva chiesto in sede di merito il riconoscimento della qualifica di dirigente, si era limitato nel ricorso al alcuni cenni alla relativa declaratoria contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)