Sez. 3, Sentenza n. 4225 del 20/10/1989 (Rv. 463902 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE - ULTERIORE INDENNITÀ PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 34 LEGGE N. 392/78 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE - ULTERIORE INDENNITÀ PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 34 LEGGE N. 392/78 - SPETTANZA - PRESUPPOSTI.*
In tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il diritto all'ulteriore indennità preveduto dal comma secondo dell'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392 presuppone, quante volte l'Esercizio non venga adibito alla stessa attività già svolta dal conduttore, che la nuova attività, oltre ad essere inclusa nella medesima tabella merceologica della precedente, sia ad essa affine e la valutazione di tale requisito, costituendo un giudizio di merito, non è sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)