Sez. 3, Sentenza n. 1234 del 28/01/2003 (Rv. 560039 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Indennità prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 - Presupposti - Destinazione dell'immobile all'esercizio di attività identica o affine a quella svolta dal conduttore - Inizio della nuova attività entro un anno dalla cessazione di quella precedente - Censurabilità in sede di legittimità della valutazione in ordine alla affinità delle attività - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE
In tema di cessazione, per diniego di rinnovazione, della locazione di un immobile urbano destinato ad uso non abitativo, il diritto del conduttore a percepire l'ulteriore indennità per perdita di avviamento commerciale prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978, richiede che l'immobile sia destinato all'esercizio della stessa attività o di un'attività affine a quella già esercitata dal conduttore uscente e, inoltre, che essa sia iniziata entro un anno dalla cessazione di quella svolta dal conduttore; la valutazione del requisito della affinità delle attività, involgendo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, coerente e completa.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)