Sez. 1, Ordinanza n. 22362 del 30/06/2026 (Rv. 679142-01)
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE | Trasporto pubblico locale - Art. 64 della l.r. Abruzzo n. 1 del 2011 e l.r. n. 9 del 2012 - Servizi urbani e titolarità obbligazioni - Legittimazione passiva del Comune nei confronti del gestore - Risorse finanziarie della Regione - Delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 1 l. n. 151 del 1981 - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE
In tema di trasporto pubblico locale, l'art. 64 della l.r. Abruzzo n. 1 del 2011 e la l.r. n. 9 del 2012 attribuiscono ai Comuni capoluogo la gestione dei servizi urbani e la titolarità delle obbligazioni nei confronti del gestore, cui la Regione provvede mediante trasferimenti finanziari omnicomprensivi destinati alla copertura dei costi del servizio, inclusi, ove previsti, gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che, integrando tale assetto una delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 1 della l. n. 151 del 1981, le obbligazioni derivanti dall'esercizio dei poteri concessori trasferiti all'ente locale fanno capo esclusivamente a quest'ultimo ed il gestore del servizio non ha azione diretta nei confronti della Regione - che esercita solo funzioni di programmazione, determinazione dei servizi minimi e finanziamento degli enti locali - né la legittimazione passiva regionale può desumersi dall'art. 5 della medesima l. n. 151 del 1981, avente natura programmatica e rilevante nei soli rapporti finanziari interni tra Regione ed enti locali.
Legge Reg. Abruzzi 10/01/2011 num. 1 art. 64, Legge Reg. Abruzzi 22/02/2012 num. 9, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 1, Legge 10/04/1981 num. 151 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)