Sez. 1, Sentenza n. 23803 del 08/11/2006 (Rv. 594865 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Ricognizione di debito - Fonte autonoma di obbligazioni - Esclusione - Mera conferma di preesistente rapporto fondamentale - Sussistenza - Diretta comunicazione al creditore - Necessità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
La ricognizione di debito non rappresenta una fonte autonoma di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale con la quale ci si riconosce debitori possa esplicare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, con l'intento di costituirsi debitore del destinatario di essa e con la conseguente produzione dei suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario riconosciuto creditore. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che la delibera con cui la Regione delegante riconosceva il sovvezionamento in favore del Comune, delegato a funzioni amministrative in materia di trasporti locali, costituisse ricognizione di debito in favore dell'impresa di trasporti concessionaria del servizio, ancorché potesse costituire ricognizione in favore del Comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)