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Sez. 4, Sentenza n. 7007 del 26/02/1980 Ud. (dep. 31/05/1980) Rv. 145496 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - EVENTO COLPOSO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PROTETTIVE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE - ESEMPLIFICAZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145496-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - EVENTO COLPOSO - MANCATA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PROTETTIVE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONE - ESEMPLIFICAZIONI.*

In tema di infortunio sul lavoro la responsabilita del datore di lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive e esclusa solo quando il comportamento del lavoratore costituisce fattore anormale atipico del tutto imprevedibile. Tale non e un comportamento meramente imprudente o disaccorto collegato alla scarsa esperienza, al temperamento non sufficientemente riflessivo, all'affaticamento o alla ripetitivita di determinate operazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)