Sez. 4, Sentenza n. 7616 del 27/04/1982 Ud. (dep. 04/08/1982) Rv. 154868 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI: CONDOTTA DEL LAVORATORE, ANOMALA O INOSSERVANTE DI PRECISI ORDINI - ONERE DI PROVA RIGOROSA A CARICO DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - LIMITI: CONDOTTA DEL LAVORATORE, ANOMALA O INOSSERVANTE DI PRECISI ORDINI - ONERE DI PROVA RIGOROSA A CARICO DELL'IMPRENDITORE - SUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro, l'imprenditore, che non abbia osservato la normativa antinfortunistica, può andare esente da responsabilità solo quando dia la prova rigorosa che la condotta del lavoratore era stata del tutto anomala ed esorbitante dal procedimento di lavoro, cui era addetto, o che si era concretizzata nell'inosservanza di precisi ordini ricevuti. (V. Mass. N. 148034/81 nel senso che l'imprenditore è responsabile anche per il caso di condotta deviante del lavoratore). (V. Mass. N. 145496/80, 144642/80 nel senso che non costituisce fattore anormale ed imprevedibile l'imprudenza o la negligenza del lavoratore). (V. Mass. N. 153056/82 in tema di delega di responsabilità in impresa di grande dimensione). (Conf mass n 152709; (Conf mass n 149739; (Conf mass n 149001 ed ivi citate; (Conf mass n 145496; (Conf mass n 145047 in termini; (Conf mass n 144528).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)