Sez. L, Sentenza n. 2458 del 13/04/1985 (Rv. 440305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESECUZIONE COATTIVA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE EX ART. 18 LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESECUZIONE COATTIVA - LIMITI.*
L'ordine di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal pretore ai sensi del primo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e non adempiuto spontaneamente dal datore di lavoro, è suscettibile di essere attuato in via esecutiva - oltre il mantenimento dell'Obbligo della retribuzione - soltanto per quanto riguarda gli effetti realizzabili senza la collaborazione dell'obbligato (come, ad esempio, quello della ricostruzione della posizione contributiva presso gli enti previdenziali ed assistenziali) e non anche per quanto concerne la riammissione all'attività lavorativa presso l'azienda, derivando l'incoercibilità di tale particolare Obbligo (la quale nulla toglie alla "realità" della tutela accordata dalla norma) dalla generale impossibilità di ottenere coattivamente l'esecuzione di un facere infungibile ed essendo lo stesso legislatore - con la previsione dell'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni dalla data della sentenza di reintegrazione fino all'attuazione di questa - a riconoscere l'impossibilità, o, quanto meno, la inopportunità, di una forzosa reimmissione del lavoratore nella organizzazione aziendale. (V 1566/83, mass n 426395; (V 5607/82, mass n 423365; (V 262/78, mass n 389557; (V 1618/75, mass n 375215).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)