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Sez. L, Sentenza n. 490 del 23/01/1996 (Rv. 495538 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno ordinario di invalidità - Presupposto - Riduzione della capacità di lavoro - Accertamento - Oggetto - Menomazione attuale e concreta dell'organo - Menomazione prevedibile e potenziale - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495538-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 rileva la menomazione attuale e concreta dell'organo e non quella meramente prevedibile e potenziale, tranne che il protrarsi dell'attività lavorativa non abbia per l'assicurato carattere usurante o gli impedisca l'adozione di cure adeguate. 1

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)