Sez. L, Sentenza n. 2031 del 23/02/1995 (Rv. 490648 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222 del 1984 - Attribuzione - Previo giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro - Criteri - Carattere usurante dell'impegno lavorativo "ex lege" n. 636 del 1939 - Rilevanza - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
Il carattere usurante dell'impegno, in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato, rileva (come già ai fini della pensione d'invalidità prevista dalla previgente legge n. 636 del 1939) anche ai fini del giudizio sulla riduzione della capacità di lavoro richiesta per l'attribuzione dell'assegno ordinario d'invalidità previsto dall'art. 1 della legge n. 222 del 1984. L'indagine circa l'usura - che peraltro assume rilievo solo quando la riduzione della capacità lavorativa sia prossima alla soglia legale d'invalidità - va compiuta tenendo conto che lavoro usurante è quello che affretta ed accentua il logoramento dell'organismo (che si compie in un tempo più breve e in misura superiore rispetto alla norma) per essere il lavoro stesso sproporzionato alla residua efficienza fisiopsichica di cui il soggetto (afflitto da un complesso morboso invalidante in misura prossima a quella legale) ancora dispone, non identificandosi l'usura in questione con quella "normale", dipendente cioè (non dalla protrazione dell'attività lavorativa) ma dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)