Sez. 2, Sentenza n. 3852 del 06/06/1983 (Rv. 428771 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IMPUTAZIONE "EX SE" - DISPENSA DALL'IMPUTAZIONE - DESUMIBILITÀ PER IMPLICITO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DEL DONANTE CHE LA DONAZIONE VIENE DA LUI FATTA SULLA DISPONIBILE - IDONEITÀ A COSTITUIRE DISPENSA DALLA IMPUTAZIONE ALLA LEGITTIMA - ESCLUSIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IMPUTAZIONE "EX SE" - DISPENSA DALL'IMPUTAZIONE - DESUMIBILITÀ PER IMPLICITO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DEL DONANTE CHE LA DONAZIONE VIENE DA LUI FATTA SULLA DISPONIBILE - IDONEITÀ A COSTITUIRE DISPENSA DALLA IMPUTAZIONE ALLA LEGITTIMA - ESCLUSIONE.*
In tema di successioni, ai sensi dell'art. 564, secondo comma, cod. civ., la dispensa dall'imputazione ex se deve essere espressa e, quindi, occorre che la volontà di dispensare dall'imputazione sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle Disposizioni del donante. Discende che non può ravvisarsi una dispensa dalla imputazione alla legittima nella dichiarazione del donante che la donazione viene da lui fatta sulla disponibile. (V 4381/82, mass n 422368; (V 1521/80, mass n 405087; (V 711/66, mass n 321428; (contra 3457/71, mass n 355068).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)