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Sez. 2, Sentenza n. 3307 del 25/07/1977 (Rv. 386853 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA AD LITEM CONFERITA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - LIMITI - ABILITAZIONE AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386853-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA AD LITEM CONFERITA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA - LIMITI - ABILITAZIONE AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'istanza di regolamento di Competenza puo essere validamente sottoscritta dal procuratore in base alla procura ad litem conferita per il giudizio di merito, non occorrendo, a tal fine, una procura speciale o l'abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. La procura rilasciata per il giudizio di merito e, invero, normalmente comprensiva ope legis della potesta di proporre istanza di regolamento di Competenza, salvo che non risulti espressamente dal tenore letterale della procura una chiara volonta contraria. (Conf 484/72, mass n 356448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)