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Sez. 5, Sentenza n. 19594 del 23/03/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 227757 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Immagini tratte da filmato di telecamera piazzata in luogo pubblico - Carattere di irripetibilità - Sussistenza - Fotografie utilizzate per riconoscimenti in sede di indagini preliminari - Carattere di irripetibilità - Esclusione - Possibilità di successiva acquisizione come documenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227757-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Costituiscono atti irripetibili, e possono essere quindi inserite nel fascicolo per il dibattimento formato ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., le immagini tratte dal filmato di una telecamera piazzata in luogo pubblico (nella specie, in corrispondenza di una cassa automatica per il prelievo di contanti), mentre non altrettanto può dirsi con riguardo alle fotografie dell'imputato utilizzate nel corso delle indagini preliminari per l'effettuazione di un riconoscimento, fermo restando, tuttavia, che anche tali fotografie possono poi essere acquisite ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., al fine di valutare il grado di attendibilità del riconoscimento operato dal teste e da questi confermato al dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)