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Sez. 1, Sentenza n. 10145 del 08/10/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208736 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE | Atti irripetibili - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208736-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE

Sono atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, così che, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti. (Fattispecie relativa a rilievi fotografici di un blocco stradale compiuti dalla polizia giudiziaria, che la S.C. ha ritenuto legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, pur in assenza di un verbale, come prescritto dall'art. 431, comma primo, lett. b)- cod. proc. pen., in quanto il termine "verbale" da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un'attività svolta dalla p.g., dall'altro ha pregnante riferimento contenutistico, sì che, in definitiva, mancando la contestazione circa la provenienza dei rilievi fotografici dalla p.g., la presenza di un verbale di accompagnamento sarebbe risultata del tutto superflua).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)