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Sez. 6, Sentenza n. 5401 del 06/04/2000 Ud. (dep. 08/05/2000) Rv. 216143 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE | Individuazione di un soggetto - Personale o fotografica - Differenze con la ricognizione - Natura di testimonianza della dichiarazione di individuazione - Sussistenza - Conseguenze - Allegazione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione di individuazione - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216143-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - RICOGNIZIONI - PERSONE

L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione. Il documento che la contenga può essere allegato al fascicolo d'ufficio, ma se in dibattimento venga contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione eseguita nella fase delle indagini, deve farsi ricorso all'art. 500 cod. proc. pen., non difformemente da quanto si verifica per la deposizione testimoniale, e solo se si sia proceduto alle necessarie contestazioni la dichiarazione può definitivamente allegarsi al fascicolo ed essere, quindi, utilizzabile. In quest'ultimo caso non può avere alcun rilievo la circostanza che il giudice non abbia disposto la ricognizione, quale disciplinata dagli artt. 231 ss. cod. proc. pen., sempre che egli abbia esternato sul punto i criteri di inferenza che abbiano fatto ritenere inutile l'assunzione di quest'ultimo mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 231, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 231, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)