Sez. 3, Sentenza n. 19563 del 29/09/2004 (Rv. 577420 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Applicabilità dell'istituto della presupposizione - Limiti - Effetti - Accertamento - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di incarico per la realizzazione e vendita di un albergo.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE
In tema di negozio giuridico, la "presupposizione" produce l'effetto di subordinare la dichiarazione di volontà negoziale alla previsione del suo verificarsi, sicché, qualora una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto - nel senso che non deve corrispondere all'oggetto di un'obbligazione assunta dai contraenti - che le parti si sono consapevolmente rappresentate, non sopravviene nel corso del rapporto, il contratto si risolve; l'indagine diretta all'identificazione della sussistenza di una presupposizione costituisce accertamento riservato all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Nella specie, la S.C. ha giudicato incensurabile la sentenza impugnata, che aveva ritenuto subordinato alla "presupposizione", consistente nella conclusione di un contratto di vendita immobiliare, la corresponsione del compenso in favore della parte incaricata di reperire una società per la realizzazione del progetto di un albergo e per la successiva vendita, commercializzazione e promozione del predetto albergo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)