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Sez. L, Sentenza n. 17534 del 09/12/2002 (Rv. 559100 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Nozione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Fattispecie relativa ad un contratto di agenzia con conferimento all'agente di incarichi speciali.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559100-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE

L'accertamento della presupposizione, o condizione non espressa (tenuta presente da entrambi i contraenti, avente carattere obiettivo e la cui esistenza, cessazione e verificazione è del tutto indipendente dall'attività o dalla mera volontà dei contraenti e non oggetto di una loro specifica obbligazione), deve essere condotto sul piano della volontà negoziale con particolare riferimento alla funzione adempiuta dal singolo contratto e, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di agenzia al quale accedevano ulteriori incarichi speciali, concernenti il coordinamento e l'organizzazione di un gruppo di agenti, incarichi dei quali era prevista la revocabilità a discrezione del preponente, aveva ravvisato nelle pattuizioni circa la revocabilità discrezionale degli incarichi manageriali l'esistenza della presupposizione che nell'economia concreta degli sviluppi del rapporto gli introiti relativi a tali incarichi restassero secondari rispetto alle provvigioni correlate al rapporto di agenzia di base).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)