Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 10/02/2003 (Rv. 560357 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE | Applicabilità dell'istituto della presupposizione - Limiti - Mancata regolamentazione espressa del fatto presupposto - Necessità - Fattispecie in tema di contratto di compravendita di un immobile da edificare.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE
In tema di negozio giuridico, la "presupposizione" è configurabile esclusivamente qualora dal contenuto del contratto risulti sia che le parti hanno inteso stipularlo sul presupposto dell'esistenza di una situazione di fatto considerata quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, la cui mancanza comporta la caducazione del contratto, sia che il fatto presupposto non ha costituito oggetto di espressa regolamentazione (Nella specie - concernente la domanda di risoluzione di un contratto di compravendita di un immobile da edificare - la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti espressamente subordinato l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva del rilascio di concessione edilizia, la "realizzabilità del complesso immobiliare" non poteva assumere autonoma rilevanza quale "fatto presupposto").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)