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Sez. 2, Sentenza n. 5683 del 20/05/1991 (Rv. 472265 - 01)

Procedimento davanti al Pretore (o al conciliatore) - Patrocinio - Davanti al pretore | Parte non autorizzata a stare in giudizio di persona - Costituzione con l'assistenza di un difensore (cosiddetta difesa "consultiva") - Esercizio senza limiti territoriali - Costituzione con il ministero di un difensore (cosiddetta difesa "attiva") - Esercizio nell'ambito del distretto cui appartiene il Tribunale al quale il procuratore è assegnato - Avvocato non iscritto nell'albo dei procuratori del distretto di appartenenza del giudice adito - Potere di rappresentanza della parte davanti al Pretore - Esclusione - Avvocato abilitato alla difesa personale con l'assistenza di se stesso - Iscrizione del medesimo in albo dei procuratori diverso da quello del distretto di appartenenza del giudice adito - Costituzione di detto avvocato davanti al Pretore - Ritualità.
Stato
decisa il 1991-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472265-01

Procedimento davanti al Pretore (o al conciliatore) - Patrocinio - Davanti al pretore

L'articolo 82, secondo comma, cod. proc. civ. il quale, nei procedimenti innanzi al Pretore, stabilisce che la parte, ove non sia stata autorizzata a stare in giudizio di persona, può costituirsi con la mera assistenza di un difensore, cioè avvalendosi esclusivamente della cosiddetta difesa "consultiva", esercitabile senza limiti territoriali, ovvero, con il ministero di un difensore, ossia conferendo al medesimo la procura perché lo rappresenti in giudizio (cosiddetta "difesa attiva"), non introduce deroghe alla disciplina professionale sull'esercizio delle funzioni procuratorie, soltanto nell'ambito del distretto cui appartiene il tribunale al quale il procuratore è assegnato. Pertanto, anche nei suddetti procedimenti, deve escludersi che un avvocato possa rappresentare la parte, ove non sia coevamente iscritto nell'albo dei procuratori del distretto cui appartiene il giudice adito. Deve invece ritenersi ritualmente costituito davanti al Pretore l'avvocato abilitato alla difesa personale con l'assistenza di se stesso, che gli è consentita pur essendo iscritto in altro albo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)