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Sez. 2, Sentenza n. 7857 del 24/09/1994 (Rv. 487892 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE | Rappresentanza processuale della parte - Conferimento agli iscritti negli albi professionali degli avvocati - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487892-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE

Anche nei giudizi davanti ai pretori gli iscritti agli albi professionali degli avvocati possono esercitare, oltre la funzione assistenziale, anche quella di rappresentanza della parte, solo se siano contemporaneamente iscritti in un albo dei procuratori legali del distretto in cui trovasi il giudice adito, onde la rappresentanza processuale può essere conferita, a differenza dell'incarico della difesa tecnica, solo a un professionista iscritto nell'albo dei procuratori del distretto giudiziario adito, non essendo rinvenibile alcuna deroga al principio di territorialità della professione di procuratore, nell'art. 82, comma secondo, cod. proc. civ., che prevede nel giudizio pretorile il ministero e l'assistenza di un difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)