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Sez. 2, Sentenza n. 2164 del 08/07/1971 (Rv. 352923 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE MALATTIE - INFERMITA DERIVANTI DALLA VECCHIAIA DELL'ASSICURATO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352923-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE D'INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DIMINUZIONE - CRITERI DI ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE MALATTIE - INFERMITA DERIVANTI DALLA VECCHIAIA DELL'ASSICURATO - RILEVANZA.*

Ai fini dell'art 10 del RDL n 636 del 1939 il giudice non puo limitarsi ad analizzare separatamente l'entita di ciascuna delle malattie denunziate ed accertate per poi desumere il grado di invalidita dello assicurato dalla somma aritmetica delle minorazioni derivanti da ciascuna delle infermita stesse, ma deve, invece, procedere ad una valutazione e unitaria e globale di tali infermita, onde determinare la concreta incidenza che dal loro insieme deriva sulla capacita del soggetto di impiegare le proprie energie nell'attivita di lavoro per la quale presenti attitudine. E erronea l'affermazione che talune infermita sono 'scarsamente invalidantì in quanto costituenti soprattutto manifestazioni dell'eta avanzata del pazientè l'eta, invece, ai sensi della richiamata norma, costituisce uno dei fattori che, in relazione alle accertate infermita esplicano particolare influenza in ordine alla capacita di guadagno. (Conf 420'70, mass n 345390).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)