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Sez. 1, Sentenza n. 3147 del 06/02/1998 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210190 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO | Omicidio del consenziente - Elemento di distinzione tra le due figure delittuose - Indicazione.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210190-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO

Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell'agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui colui che provoca la morte si sostituisca in pratica all'aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l'iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 579, Cod. Pen. art. 580 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)