Sez. 3, Ordinanza n. 19053 del 05/09/2006 (Rv. 591779 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI | Ordine di rinnovo della notificazione del ricorso per regolamento - Inottemperanza - Conseguenze - Applicabilità del regime di cui all'art. 371-bis cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Poiché la disciplina del procedimento di regolamento di competenza, dettata dall'art. 47 cod. proc. civ., è integrabile, con il limite della compatibilità, con quella dell'ordinario ricorso per cassazione, deve ritenersi applicabile anche al regolamento di competenza il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'art. 371-bis cod. proc. civ., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro un termine perentorio (di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato), si riferisce non solo all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario a cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato ma anche all'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, "ex" art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di una parte che sia stata intimata dal ricorrente (e che non si sia costituita nel giudizio di cassazione), mediante una notifica del ricorso affetta da nullità. (Principio affermato con riferimento all'inesecuzione di un ordine di rinnovo della notificazione di un'istanza di regolamento di competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)